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ARGOMENTO: Nuove Regole Per L'uso Degli Assegni E Dei Libretti Al Porta

Nuove Regole Per L'uso Degli Assegni E Dei Libretti Al Porta 08/08/2008 20:50 #29416

  • peneglia82
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  • Cristian Dei Cas
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Nessuna polemica!
Ma leggendo il Ginepro mi è capitato sott'occhio l'articolo a pagina 15.
Chiaramente mi sono interessato, ma ho riscontrato delle diversità rispetto a quello sentito in TV qualche settimana fa.
Così, ho fatto la mia ricerca su internet e ho trovato che il nuovo governo Berlusconi ha già modificato un Decreto (o legge) del VECCHIO GOVERNO prodi...

Posto un articolo tratto dal sito della banca INTESA SAN PAOLO...
Mi sembra corretto, per non fare confusione tra i CORRENTISTI.

Dal 25 giugno 2008, novità anche per contanti e libretti al portatore.


Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha apportato importanti novità in materia di assegni bancari e circolari, di libretti di deposito al portatore e di trasferimento di contanti, di libretti di deposito al portatore e di altri titoli al portatore. Riepiloghiamo qui di seguito le regole vigenti, così come da ultimo modificate dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, con decorrenza dal 25 giugno 2008.

(A) ASSEGNI

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola NON TRASFERIBILE. I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere ancora utilizzati, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le regole indicate di seguito descritte.

L’apposizione della clausola NON TRASFERIBILE sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per assegni emessi dal 25 giugno 2008 per importi pari o superiori a € 12.500 (ex € 5.000). Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
In ogni caso per assegni emessi dal 25 giugno 2008 per importo pari o superiore a € 12.500 (ex 5.000) deve essere apposta la clausola NON TRASFERIBILE.

Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.

Le girate apposte sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera, a decorrere dal 25 giugno 2008 non dovranno più obbligatoriamente indicare il codice fiscale del girante. Rimane comunque essenziale, per la validità dell’assegno emesso prima del 25 giugno 2008, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all’atto dell’apposizione della girata, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.

Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente) non potranno circolare ma potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. per l'incasso.

Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

(B) LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Dal 25 giugno 2008 i libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a € 12.500 (ex € 5.000). Di conseguenza, quei libretti che recheranno un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l’importo indicato entro il 30 giugno 2009.

Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore dovrà comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento.

Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.

(C) TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO
E TITOLI AL PORTATORE.

A partire dal 25 giugno 2008 il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 12.500. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 12.500.

Tali trasferimenti possono tuttavia avvenire tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o istituti di moneta elettronica. Le regole sopra indicate riguarderanno anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.

Informiamo infine che la violazione della normativa sopra citata comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale le banche saranno tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui avranno notizia.

Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a rivolgerti alla tua Filiale.
...possono toglierci anche la vita,
ma non ci toglieranno mai la LIBERTA\'
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Nuove Regole Per L'uso Degli Assegni E Dei Libretti Al Porta 09/08/2008 11:03 #29420

  • klose
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  • Claudio Lanfranchi
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Le norme sono state cambiate già da diverso tempo, fondamentalmente è stato solamente alzato il limite di importo per emissione di assegni e libretti al portatore, cioè da 5000 euro è stato portato a 12500 euro.Per quanto riguarda il resto è rimasto tutto uguale...tengo a precisare, per importi fino a 12499,99 euro...
Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace...
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