Dal 12/11/2007 è entrato in vigore il Decreto legge che prevede l'addebito del contributo RAEE (Rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici) su tutti quegli apparecchi elettrici che contengono sostanze nocive per l'ambiente e che non possono essere mischiate con i normali rifiuti urbani.
Da tale data ogni qualvolta noi acquistiamo un apparecchio elettrico paghiamo (senza saperlo) un contributo per lo smaltimento dello stesso ma al momento nel ns comune non c'è nessuna area specifica per differenziare questi rifiuti con conseguenza che essi vanno nei rifiuti urbani, inquinandoli danneggiando maggiormente l'ambiente, e in più paghiamo (come comune e quindi ancora di tasca nostra) ancora il loro smaltimento perchè si sommano agli altri rifiuti.
Per chi volesse sapere qualcosa in più sull'argomento può cercare sulla Gazzetta Ufficiale n°257 del 5 novembre 2007 oppure Decreto 25 Sett. 2007 n° 185 oppure sul sito
WWW.ecocontributoraee.it
Ecco alcuni punti del decreto:
Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o
"AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di
trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed
elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999",
inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali
di consumo che sono parte integrante del prodotto nel
momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
....
t) "centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e
strutture per la raccolta separata ed il deposito
temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica
amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) "raccolta separata": le operazioni di conferimento
e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee
dei RAEE presso i centri di raccolta.
...
Art. 10 (Modalita' e garanzie di finanziamento della
gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei
domestici). - 1. Il finanziamento delle operazioni di
trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6,
nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli
articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei
domestici e' a carico dei produttori presenti sul mercato
nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi,
... I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi
collettivi di gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature
rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al
13 febbraio 2013 il produttore puo' indicare esplicitamente
all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il
recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il
distributore indica separatamente all'acquirente finale il
prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello
individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti
storici. I costi indicati dal produttore non possono
superare le spese effettivamente sostenute per il
trattamento, il recupero e lo smaltimento.
....
a) i comuni assicurano la funzionalita',
l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta
differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
ai detentori finali ed ai distributori di conferire
gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel
loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in
altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il comune di destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di
tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della
nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica
del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed
al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle
lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di
reimpiego;...
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