Gli indici di edificabilità previsti nelle norme tecniche sono stati definiti sulla base delle analisi condotte per la redazione del piano dei servizi e dipendono dallo studio geologico, per cui di conseguenza esistono indici diversi in base alla situazione geologica del territorio.
Ogni zona del piano è regolata da norme che non si limitano a prevedere esclusivamente l’indice di edificabilità, ma anche l’altezza massima degli edifici, le superfici da destinarsi a standard, le destinazioni ammesse, ecc.
Riteniamo quindi, che il complesso di tali norme, sia stato redatto e approvato con l’attenzione necessaria alle peculiarità del nostro territorio.
Attualmente le norme tecniche prevedono la distanza minima di 10 mt. calcolata sulle pareti fronteggianti degli edifici , fermi restando gli obblighi di Legge previsti in materia di distanza dai confini e dai fabbricati. Pertanto la distanza minima di 5 mt. dai confini ,prevista per legge, deve essere sempre rispettata salvo accordi tra le parti che prevedono la costruzione di edifici in aderenza. Riteniamo tale norma utile soprattutto riguardo l’edificazione all’interno di un singolo lotto, dove è possibile studiare una distribuzione più uniforme dei volumi.