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ARGOMENTO: Scaricare non è reato

Scaricare non è reato 21/01/2007 14:09 #309

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punto-informatico.it/[/url] - 19-01-2007 ha scritto:"]

Cassazione: scaricare non è reato

Roma - Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...

I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.

La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

... secondo la Cassazione invece...

La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.

Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.

Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.

Interessante conclusione, vista la continua incertezza nella materia.
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Scaricare non è reato 22/01/2007 09:34 #322

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Occhio, scaricare file protetti rimane illegale
di Paolo De Andreis - A poche ore dalla pubblicazione di un articolo su Punto Informatico si scatena un putiferio mediatico dal quale si deduce che scaricare file protetti da diritto d'autore è legale. Non lo è affatto

Mishap mediatico (pagina 1 di 2)


Roma - L'ANSA parla di una rete P2P, il Corsera spiega che se si scarica senza fini di lucro "va bene" e alcune radio e telegiornali riprendono in questi stessi termini la notizia di Punto Informatico pubblicata lo scorso venerdì. Ce n'è abbastanza per creare un caos mediatico senza precedenti. Ma l'approfondimento giuridico pubblicato da PI su una sentenza della Cassazione, relativa a fatti avvenuti diversi anni fa, non ha niente a che vedere con quanto circolato negli ultimi due giorni.

Prima di tutto appare necessario un chiarimento, che anche FIMI diffonde nelle ore di questo piccolo delirio mediatico e che corrisponde a quanto i lettori di PI già sanno perfettamente, ovvero che scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d'autore non è legale: le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato non è dunque una novità: è, e rimane, un illecito. Che poi questo sia difficilmente perseguibile è tutto un altro paio di maniche.

Archiviando così le ipotesi fatte dai maggiori organi di informazione sull'esistenza di una rete P2P nel caso trattato dalla Cassazione e ripreso da Punto Informatico, è necessario chiarire che il caso stesso si riferiva all'uso di un server FTP, il cui funzionamento e la cui natura sono evidentemente del tutto diversi da quelli di una rete peer-to-peer.

Ma il punto non è questo, il punto chiave è che i fatti di cui al caso giunto all'attenzione della Cassazione risalgono al 1999 ed è sulla normativa di riferimento dell'epoca che la massima corte si è espressa. Dal 2000 ad oggi sono almeno cinque le importanti modifiche alla legge sul diritto d'autore (633/41) introdotte nell'ordinamento italiano, dalle modifiche della 248/2000 al recepimento della EUCD, la Direttiva europea sul Copyright, fino alla famigerata Legge Urbani e alle ulteriori sue successive modifiche.

Di fatto, dunque, la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 9 gennaio 2007 non cambia nulla sul fronte dei sistemi di file sharing o delle discipline attuali.

Detto questo, e chiarito l'inedito caos mediatico di questi giorni, è interessante notare come si sia registrato su newsgroup, mail list e blog una sorta di applauso collettivo per una sentenza interpretata come detto sopra, vissuta come un disastro solo da SIAE e altre organizzazioni la cui attività ha tutto da guadagnare dall'attuale disciplina del diritto d'autore.

Roberto Maroni, uno dei leader della Lega, già autodenunciatosi come downloader illegale, ha parlato addirittura di "sentenza rivoluzionaria". Ecco, forse tutto questo dovrebbe insegnarci che scaricare file ad uso personale, attività a quanto pare praticata da milioni di italiani incuranti delle normative, è vissuta da molti, da moltissimi - lo diciamo da anni - come un fatto naturale, qualcosa che la legge, questa volta sul serio, potrebbe essere chiamata a rendere legale.

Se si considerano le dichiarazioni pre-elettorali di esponenti dell'attuale maggioranza e le recenti dichiarazioni di Maroni, si potrebbe coltivare l'illusione che ci sia persino una volontà politica per la trasformazione delle normative attuali. Possiamo solo sperare che i fatti di questi giorni diano a quella volontà lo spunto necessario per mettersi in moto.

Paolo De Andreis

Nota
Qui di seguito aggiungo un parere su tutta la vicenda che ci è giunto ieri da Carlo Sgarzi, giovane studente in giurisprudenza e attento osservatore delle cronache recenti sull'argomento.
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Scaricare non è reato 22/01/2007 09:35 #323

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Un altro parere (pagina 2 di 2)

La sentenza della Corte di Cassazione numero 149 del 9 Gennaio scorso ha raggiunto gli onori delle cronache. La divulgazione sui giornali ha condotto con sé le usuali imprecisioni che cumulate alle montagne di dichiarazioni basate su di esse, ha avuto come risultato un generale effetto di disinformazione.

Titola il Corriere della Sera del 21 Gennaio 2007: "Musica Online, lecito scaricarla se non c'è lucro". Alla effettiva correttezza del titolo (se valutata nel suo contesto originale), sussegue una non altrettanto precisa analisi degli effetti della sentenza in relazione alla normativa oggi vigente.

Sono numerose le analoghe letture della vicenda provenienti dalle maggiori testate nazionali.

Il fatto oggetto del procedimento è rappresentato dall'attività di due studenti del Politecnico di Torino che avevano allestito un server ftp all'interno dell'università per lo scambio film, musica, programmi per elaboratore. Le precedenti sentenze di condanna sono state correttamente smentite da quella di ultimo grado. Ma è doveroso precisare che la Cassazione per la sua decisione non si è basata sulla normativa attuale. Quindi?

Uno dei principi del diritto penale risiede nell'applicare la legge del tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in seguito ai successivi interventi, ed in particolare al famigerato Decreto Urbani, poi convertito in legge (22 maggio 2004, n. 128), la medesima attività dei due studenti torinesi configurerebbe reato. Ma all'epoca dell'allestimento del server "clandestino", elemento soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli studenti non si è in alcun caso configurata alcuna attività lucrativa.

Dal 2004, il perno della sentenza della Cassazione, "lo scopo di lucro" è stato sostituito dal ben più restrittivo: trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d'autore (nuova stesura del 171 bis).

Ignorando la reale portata di questa sentenza, si susseguono le dichiarazioni sulla carta stampata.

De Laurentiis, si lamenta di una scarsa protezione del diritto italiano per le opere d'ingegno. Venditti, si dichiara a favore della "libertà" nella sua estensione sul web, e osteggia ogni genere di limitazioni ad essa, anche guardando la situazione con un più generale sguardo disinteressato, ritenendo la qualità dei file scaricati dal web inferiore di quella dei compact disc (parzialmente vero per gli audiofili, ma solo se escludiamo i formati FLAC, comunque diffusi). Fino all'ex Ministro Roberto Maroni, che dopo le passate ammissioni della sua attività non propriamente legale di download, afferma entusiasta: "È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D'ora in poi scaricarla dal web non potrà più essere considerato illegale".

Al di là delle imprecisioni, l'effetto peggiore dell'eco avuto dalla notizia è l'errata convinzione che da domani avranno tutti coloro che scaricano file protetti da copyright: la certezza di compiere un'attività lecita sotto l'inesistente protezione di una sentenza della Cassazione che riguardava tutt'altro.

Carlo Sgarzi

Tanto per non fare troppo casino... anche perchè sulle prime sembrava davvero ci fosse un'impunità totale, o almeno così sembrava a me...
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